Misure straordinarie in favore dei comuni per fronteggiare l’emergenza abitativa

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Misure straordinarie in favore dei comuni per fronteggiare l’emergenza abitativa.

Art. 1
(Proroga temporanea delle sistemazioni provvisorie di edilizia sociale in corso)

1.

 

I comuni hanno facoltà, in via straordinaria, di prorogare alla loro scadenza, per ulteriori due anni, le sistemazioni provvisorie disposte ai sensi dell’ articolo 10, comma 5, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3(Norme in materia di edilizia sociale), in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

2.

 

La proroga di cui al comma 1 può essere effettuata a condizione che gli occupanti gli alloggi siano in regola nel pagamento all’ente gestore dei canoni di locazione e delle spese accessorie o, in caso di morosità, sottoscrivano l’impegno a rateizzare il debito.

3.

 

In conseguenza della proroga di cui al comma 1, l’ente gestore provvede al rinnovo della convenzione a termine stipulata con l’assegnatario.

4.

 

Le proroghe disposte ai sensi del comma 1 non sono incluse nell’aliquota percentuale di assegnazioni effettuabili ai sensi dell’ articolo 10 della l.r. 3/2010.

Art. 2
(Misura straordinaria in favore dei comuni per fronteggiare l’emergenza abitativa)

1.

 

I comuni hanno facoltà di disporre, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, un rinnovo per un massimo di due anni delle sistemazioni provvisorie scadute di alloggi di edilizia sociale.

2.

 

Possono beneficiare del rinnovo di cui al comma 1 gli occupanti degli alloggi all’entrata in vigore della presente legge, a condizione che:

a)

 

occupino l’alloggio in conseguenza di una regolare sistemazione temporanea nel frattempo scaduta;

b)

 

siano in possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, dei requisiti per l’assegnazione di cui all’ articolo 3, comma 1, della l.r. 3/2010;

c)

 

sia sanata, anche mediante formale impegno in forma rateizzata, l’eventuale situazione di morosità nei confronti dell’ente gestore.

3.

 

Alla verifica dei requisiti di cui al comma 2 provvede la Commissione di cui all’ articolo 7 della l.r. 3/2010.

4.

 

I rinnovi disposti ai sensi del comma 1 non sono inclusi nell’aliquota percentuale di assegnazioni effettuabili ai sensi dell’ articolo 10 della l.r. 3/2010.