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CONFERENZA STAMPA PER LA PROPOSTA DELLA LEGGE ELETTORALE

Con 8 punti provo a spiegare in sintesi il contenuto della legge elettorale che oggi ho presentato in Conferenza Stampa. Avevo annunciato qualche giorno fa che avrei portato a termine questo lavoro che rappresenta, almeno per me, una sintesi delle intenzioni raccolte in questi anni. Ho fatto questo perché sono il Capogruppo del PD e sentivo la responsabilità di fare un passo avanti.

Senza listino, con l’opzione della doppia preferenza di genere e con più possibilità di eleggere candidati nei tanti territori del Piemonte. C’è un Piemonte che è in difficoltà, un Piemonte che ha paura di perdere le sue certezze e un Piemonte che è alla ricerca di opportunità. Non dobbiamo parlare con quei “Piemonti” attraverso il linguaggio delle leggi elettorali. Per questo da ora a ottobre (non oltre) tutti i Gruppi, tutti i Consiglieri, decidano se giocare o non giocare la partita.

  1. Numero seggi del Consiglio regionale: 50 consiglieri più il Presidente della Regione.
  2. Sistema elettorale regionale: sistema proporzionale d’Hondt con premio di maggioranza e garanzia rappresentanza delle minoranze tra coalizioni regionali concorrenti formate da uno o più gruppi di liste circoscrizionali.
  3. Circoscrizioni elettorali: Il territorio regionale è ripartito in otto circoscrizioni elettorali, corrispondenti al territorio della città metropolitana e a quello delle altre sette province.
  4. Soglia di sbarramento: non sono ammesse all’assegnazione dei seggi le coalizioni che hanno ottenuto meno del cinque per cento del totale dei voti validi, salvo che siano composte da almeno un gruppo di liste che ha ottenuto più del tre per cento del totale dei voti validi espressi a favore delle liste.
  5. Numero circoscrizioni e candidati delle liste: la presentazione delle liste circoscrizionali dei candidati contraddistinte dal medesimo contrassegno è effettuata, a pena di inammissibilità, in non meno della metà delle circoscrizioni elettorali.
  6. Ogni lista circoscrizionale comprende un numero pari di candidati non superiore al numero dei seggi assegnati a ciascuna circoscrizione più uno e non inferiore a un terzo di tale numero, arrotondato all’unità superiore.
  7. Rappresentanza di genere: In ciascuna lista circoscrizionale ogni genere è rappresentato in misura eguale. Nelle liste i nomi dei candidati sono alternati per genere. L’eventuale espressione di due preferenze comporta l’annullamento della seconda preferenza in caso di mancata indicazione di candidati di generi diversi appartenenti alla stessa lista.
  8. Premio di maggioranza:
  9. a) almeno ventisei seggi oltre a quello spettante al Presidente della Giunta regionale, se la coalizione ha ottenuto meno del trentacinque per cento dei voti conseguiti da tutte le coalizioni;
  10. b) almeno ventotto seggi oltre a quello spettante al Presidente della Giunta regionale, se la coalizione ha ottenuto un numero di voti compreso tra il trentacinque e il quaranta per cento dei voti conseguiti da tutte le coalizioni;
  11. c) almeno trenta seggi oltre a quello spettante al Presidente della Giunta regionale, se la coalizione ha ottenuto un numero di voti superiore al quaranta per cento dei voti conseguiti da tutte le coalizioni. In ogni caso alla coalizione collegata al candidato proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale non può essere assegnato un numero di seggi superiore a trentasette oltre a quello del candidato Presidente.